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Malattia e licenziamento: indagini per false malattie

Malattia e licenziamento: cosa prevede la normativa

La gestione dei dipendenti all'interno di un'organizzazione d'impresa deve affrontare talora la delicata questione che lega malattia e licenziamento, ovvero quando un lavoratore finge di avere un malanno per non svolgere le proprie mansioni sul posto di lavoro. Infatti la normativa vigente difende il sacrosanto diritto del lavoratore di poter assentarsi dal posto di lavoro e venire retribuiti egualmente in caso di sopraggiunta impossibilità di lavorare per motivi di salute. Quando allora si può licenziare un dipendente in malattia? Quando ci troviamo davanti a un caso evidente di falsa malattia, per cui è necessario raccogliere delle prove ai fini dimostrativi. Questo è il momento in cui un manager si rivolge a una società di investigazione, allo scopo di poter avviare un eventuale licenziamento dopo malattia.


Malattia e licenziamento: il certificato medico

Il certificato malattia lavoratore dipendente è lo strumento che certifica lo stato di salute del lavoratore, e che deve essere presentato all'azienda. In base a quanto prevede la normativa vigente, al dipendente spetta una retribuzione pari al 50 per cento della paga media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno, e al 66,66 per cento dal ventunesimo al fino al giorno 180: dopo questo termine infatti scatta la sanzione massima, ovvero abbiamo la possibilità di procedere per malattia licenziamento dopo 180 giorni consecutivi. Il taglio sulla retribuzione differisce leggermente invece per i dipendenti pubblici, a cui spetta l'80 per cento della paga media giornaliera per tutta la durata della malattia.

Come verificare in caso di malattia e licenziamento la liceità dell'assenza dal posto di lavoro? La visita medica aiuta l'impresa a sanzionare il lavoratore fedifrago: infatti la visita avviene negli orari prestabiliti dall'INPS, che vanno dalle 10 alle 12 di mattina, e dalle 17 alle 19 nella fascia pomeridiana: l'assenza del dipendente in questi orari, se non giustificata, comporta l'applicazione di sanzioni economiche per cui non viene erogato l'indennizzo delle giornate di malattia per un massimo di 10 giorni di calendario in caso di prima assenza a visita di controllo non giustificata, nel caso di seconda assenza alla visita viene meno il 50 per cento dell'indennità nel restante periodo di malattia, mentre si va a perdere il l'intera indennità con la terza assenza non giustificata.

Malattia e licenziamento per eventi patologici non reali

Ai vertici di un'azienda interessa soprattutto l'assenteismo per malattia non veritiera, per cui un'impresa può rivolgersi anche a una società di investigazioni per sapere cosa il dipendente faccia fuori dagli orari di reperibilità, se effettivamente la patologia dichiarata sia reale o invece rappresenti solo una scappatoia per ottenere l'indennità ed impegnare il tempo per soddisfare propri bisogni, in contrasto con gli interessi dell'azienda per cui si lavora. Tuttavia per procedere con malattia e licenziamento è necessario che il soggetto attui comportamenti in contrasto con la malattia dichiarata: se un lavoratore ad esempio dichiara di avere il colpo della strega, e poi viene immortalato a fare sport oppure a impegnarsi in un trasloco, è evidente la natura fraudolenta della sua azione.

Il lavoro dell'investigatore per malattia e licenziamento

L'aspetto più propriamente documentale della possibile attività fraudolenta del lavoratore in malattia viene svolto dalla società di investigazioni private, che è abilitato a pedinare il soggetto e acquisire tramite foto e video le prove necessarie di attività esterne non lecite con la condizione patologica dichiarata, e successivamente stilare un'accurata relazione al cliente datore di lavoro del soggetto pedinato, che solo a quel punto potrà avere gli elementi probanti per accusare il proprio collaboratore ed avviare la procedura concernente malattia e licenziamento. ovviamente a quel punto il lavoratore procederà a intentare causa contro l'azienda, per cui tali prove documentarie dovranno essere riprodotte in sede di organo giudicante, a sostegno dell'accusa contro il presunto collaboratore infedele.

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