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Concorrenza sleale sviamento clientela: le prove che servono

Concorrenza sleale sviamento clientela: Che cos’è e quali prove servono?

La concorrenza sleale sviamento clientela è un fenomeno tristemente in crescita, uno dei problemi più gravi che possono insorgere in diversi casi e situazioni lavorative.

In generale la concorrenza, in economia, è una condizione in cui le imprese si trovano a “competere tra loro” in un mercato. Abbastanza facile ed intuibile che non vi è assolutamente nulla di illegale. Difatti grazie ad essa l’economia segue determinati meccanismi, ma la concorrenza, seppur definita in diversi generi, rispetta rigorosamente determinati parametri stabiliti dalla legge. Laddove essa diventi sleale, quindi non seguendo più regole e paramenti, viene definita di conseguenza illegale, come nel caso della concorrenza sleale sviamento clientela. Anche se comprendere subito la slealtà della stessa concorrenza non è semplice, il ruolo delle agenzie investigative, come noi di Fedele Investigazioni, permetterà di chiarire ogni dubbio e di aver poi giustizia.


Cos’è la concorrenza sleale sviamento clientela?

Come specificato, non è semplice comprendere immediatamente e da soli quando vi è un comportamento di concorrenza sleale, ma bisogna effettuare delle ricerche grazie anche agli investigatori, e comprendere se poi possa esser definita tale. Quindi cerchiamo di analizzare cosa sia la concorrenza sleale sviamento clientela.

Il nostro Codice Civile, dall’articolo 2598, e seguenti, chiarisce cosa sia la concorrenza sleale. Compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [c.c. 2564] con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [c.c. 1175, 2599, 2600]”.

Da qui è possibile dedurre che ogni atto che crei confusione verso la clientela, imitazione dei prodotti e servizi e denigrazione del marchio altrui e/o prodotto, viene individuato come atto di concorrenza sleale sviamento clientela.

La clientela, come giusto che sia, non recepisce in pieno se vi possano essere determinati atti e per tale, a causa di una profonda imitazione, denigrazione o confusione, vi può essere un profondo sviamento di clientela. La stessa partecipa involontariamente e si ritrova ad avvantaggiare, senza prenderne coscienza, altri prodotti, servizi o beni.

Quando si arriva a questo tipo di concorrenza, lo stesso Codice prevede una serie di sanzioni, ma prima che ciò avvenga, vi devono essere tutti i presupposti e le prove che confermino la slealtà concorrenziale.

Concorrenza sleale sviamento clientela: come ottenere prove e risarcimento?

Partiamo da un altro presupposto. Quando abbiamo il timore che vi sia della concorrenza sleale nei nostri riguardi, la cosa migliore da fare è investigare, senza attendere oltre perché più tempo passa, più i presunti atti illeciti possono causare ingenti danni alla nostra azienda e al nostro commercio. Dedotto ciò, è possibile ottenere le prove riguardanti la concorrenza sleale sviamento clientela comprendendo più nel dettaglio cosa sia, secondo la giurisprudenza, realmente sleale:

  • Deve essere accertato il danno provocato all’imprenditore;
  • Dimostrare il danno di reputazione;
  • Dimostrare l’utilizzo del marchio usurpato e la copia dei beni;
  • Dimostrare che vi sia una reale concorrenza sleale, anche se non si appartiene allo stesso settore, ma che vi sia, appunto, il reato di sviamento;
  • Dimostrare la perdita economica subita da questa concorrenza sleale ed analizzare un rapporto economico coi guadagni antecedenti.

Da ciò, ottenute tutte le prove concrete che dimostrino la perdita della clientela, l’utilizzo del proprio marchio e danneggiamento o copia del prodotto è possibile chiedere un risarcimento.

Il risarcimento sui danni creati dallo sviamento della clientela o dalla confusione e copia dei segni distintivi, nasce quando si dimostra la realtà del reato. Da qui seguiranno una serie di denunce e la possibilità di esser risarciti, economicamente, dei danni subiti.

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